DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 , del Codice del Terzo Settore D.lgs.117/2017, e successive modificazioni, è costituita un’associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, che assume la denominazione di
“COLLECTION OF COLLECTIONS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
Abbreviabile in “COLLECTION OF COLLECTIONS APS” o con l’acronimo “COC APS”
di seguito denominata “ associazione”.
L’associazione ha durata illimitata e ha sede legale a Modena.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.
L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

FINALITA’
ART. 2 – L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lsg.117/2017, e successive modificazioni, in particolare nei seguenti ambiti:
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
L’associazione svolge le attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o di terzi.
In particolare, lo scopo dell’associazione è di costituire una rete di collezionisti privati di opere d’arte che condividono l'idea che le opere debbano andare oltre la fruizione e l’utilizzo dei singoli appassionati, ma anzi debbano essere visibili e messe a disposizione della collettività, sia per scopi di ricerca o didattici sia per l’organizzazione di mostre pubbliche.
Agendo come un insieme, l’associazione intende realizzare il progetto associativo promuovendo le collezioni degli associati, indipendentemente dal numero e dal valore delle opere che le costituiscono.
L’associazione si rivolge a diversi aspetti del vasto mondo dell'arte dal 1900, comprendendo: opere d’arte visive e sonore, libri d'artista e documenti, collezioni di arti applicate quali design, moda e architettura.
L’associazione, pur essendo legata al territorio dei soci, non si pone limiti geografici.
ART. 3 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione intende:
• realizzare e aggiornare un data-base che contenga l’archivio delle opere che i collezionisti intendono mettere a disposizione per le finalità istituzionali;
• promuovere l’interazione con le istituzioni accademiche affinché i docenti e gli studenti possano utilizzare le informazioni contenute negli archivi dell’associazione, per finalità didattiche e di ricerca;
• promuovere diverse attività culturali e di formazione legate all’arte, quali ad esempio: eventi, mostre, premi, pubblicazioni, corsi didattici, seminari, convegni, gruppi di studio e di ricerca e qualunque altra forma di socializzazione utile alla crescita culturale e artistica della collettività.
• gestire un proprio sito web al fine di presentare l’associazione e i suoi scopi e per aggregare nuovi soci/collezionisti e appassionati d’arte;
• svolgere qualunque attività accessoria che sia integrativa e funzionale al raggiungimento dello scopo istituzionale.

VOLONTARI
ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, e potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro svolte sotto qualsiasi forma contrattuale prevista dalla norma vigente; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all’attività, e per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro; non si considera “volontario” l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ATTIVITA’ SECONDARIE E STRUMENTALI
ART. 5 – L’associazione, in via marginale e senza alcuno scopo di lucro, e nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività di natura commerciale, secondarie e strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 – L’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

SOCI
ART. 7 - Il numero di soci è illimitato.
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e persone giuridiche senza fini di lucro, che condividano le finalità dell'organizzazione e siano mosse da spirito di solidarietà.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo o a un suo delegato che deve deliberare l’accettazione o il diniego scritto, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, e darne comunicazione al richiedente; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Il Consiglio Direttivo aggiorna tempestivamente l’Elenco Soci.
Tutti i soci hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e il diritto di proporre e promuovere nuove attività e iniziative.
Ogni socio persona giuridica, avrà diritto a un voto, e dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante per la partecipazione alle assemblee e per l’eventuale elezione come componente del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno pieno diritto di voto; i soci maggiorenni o chi esercita la responsabilità genitoriale per i soci minorenni, hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina dei componenti gli organi direttivi, scelti tra i soci maggiorenni.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di n.1 delega.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta scritta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell’associazione, entro 30 gg dalla richiesta. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).
ART. 8 – I soci sono tenuti:
1) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto 1) o qualora svolgano attività contrarie agli interessi dell’associazione e incompatibili con le sue finalità. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei Consiglieri, ma il socio escluso potrà chiedere che la decisione sia deliberata dall’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile.
Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, e dopo i dovuti solleciti anche effettuai in forma collettiva, verrà escluso da socio senza ulteriore formalità.
Il socio collezionista è responsabile personalmente della veridicità dei dati forniti sulla propria collezione.

PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART. 9 – Il Fondo Patrimoniale dell’associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’associazione
che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:
• avanzi di gestione di anni precedenti;
• beni immobili e mobili;
• altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.
I proventi dell’associazione derivano da:
• quote associative e contributi degli associati;
• erogazioni, lasciti, donazioni, contributi da terzi;
• contributi della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni Pubbliche e di Enti Privati, relativi alla realizzazione di progetti attinenti l’oggetto sociale;
• entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
• entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali.
I soci, in caso di recesso o esclusione, non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale, né
pretendere la restituzione della quota associativa, né di ogni altro contributo versato.
ART. 10 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto
economico–finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora si effettuassero occasionali raccolte pubbliche di fondi, dovrà essere redatto un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.
L'assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati e investiti nelle attività istituzionali e in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
ART. 11 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)
ART. 12 - L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro il 31 marzo, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo o per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza.
L’assemblea dei soci in forma ordinaria ha quindi il compito di:
• dettare le linee da seguire per la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione dei progetti istituzionali;
• approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
• procedere alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
• Nomina o revoca, l’organo di controllo, quando previsto, e ne determina il compenso;
• approvare o modificare eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
• deliberare su eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o non ammessi;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti per legge alla sua competenza.
L’assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:
• deliberare in merito alle modifiche statutarie;
• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta elettronica, con avviso di invio e ricezione, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo affinché la comunicazione possa essere ricevuta da tutti i soci.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.
Inoltre l'assemblea può essere anche convocata, con le suddette modalità, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, o quando vi sia necessità.
ART. 13 - L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea, trascorsa un’ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
ART. 14 - L'assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) dei soci presenti o rappresentati e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati; nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti o rappresentati.
Nel caso di scioglimento dell’associazione, è necessario il quorum indicato all’art. 20 del presente statuto.
ART. 15 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario verbalizzante.
Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’associazione ed è formato da un minimo di tre a un massimo di sette membri; in prima seduta il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e altri eventuali ruoli esecutivi; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall’art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.
I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica se il numero dei consiglieri non scende sotto la metà più uno dell’intero Consiglio Direttivo; è possibile procedere per cooptazione del primo dei soci non eletti.
Nel caso decada oltre la metà dei consiglieri, l’Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Esso si riunisce ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza e per garantire il raggiungimento degli scopi associativi, nonché per garantire una amministrazione corretta e trasparente.
Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente; il Consiglio è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, e le deliberazioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, ai quali spetta un voto pro capite.
Vengono redatti i verbali di ogni riunione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, approvati dal Consiglio stesso e conservati agli atti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• curare la realizzazione e l’esecuzione delle delibere adottate dall’Assemblea dei Soci, nonché gestire gli aspetti economici e finanziari connessi allo svolgimento delle attività;
• accettare nuovi soci ed escludere i soci per le cause previste all’ art.8 del presente statuto;
• definire le attività secondarie e strumentali ai sensi delle norme vigenti;
• prendere decisioni inerenti le spese straordinarie per la gestione dell’associazione da far ratificare all’Assemblea dei Soci;
• redigere, una volta l’anno, nei tempi utili, il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa, in forma leggibile e trasparente, da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione;
• affidare incarichi di responsabilità, professionalità e di organizzazione, a persone scelte tra i soci o anche tra i non soci;
• nominare il Comitato Scientifico;
• redigere eventuali Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

COMITATO SCIENTIFICO
ART. 17 - Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo, è formato da tre a cinque componenti; i componenti dovranno essere in maggioranza soci e potranno essere anche non soci purché di riconosciuta competenza e professionalità nel campo dell’arte.
Esso ha il compito di:
• fornire il proprio parere scientifico sui progetti dell'associazione;
• approvare le collezioni da inserire nel data-base
• curare le relazioni con accademie e istituzioni.

PRESIDENTE
ART. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
Conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, se non conferisce idonea delega a terzi, egli ha, inoltre, le seguenti responsabilità:
• la responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
• la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.
Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell’associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento prolungato del Presidente, le sue mansioni e responsabilità spettano automaticamente al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO
ART. 19 - COLLEGIO SINDACALE
E’ possibile prevedere la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2393 e seguenti del C.C.; i componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.
Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte ad albi professionali.
Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.
L'assemblea che nomina l’organo di controllo ne determina il compenso.
L’organo di controllo qualora svolgesse anche le funzioni di controllo contabile, di cui all'articolo 2409 ter del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 20 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) dei soci iscritti nell’Elenco Soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall’assemblea ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l’organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.
In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia e a norma del Codice del Terzo settore.
In caso di scioglimento per qualunque causa, verrà nominato un liquidatore, munito dei necessari poteri.

The Charter was amended on 30 May 2022 (registered on 03/06/2022).